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Decreto del
Presidente della Repubblica 19.03.1956, n. 303
Norme generali
per l'igiene del lavoro
(Supplemento.
ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 30 aprile, n. 105)
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Capo I
CAMPO DI
APPLICAZIONE
Articolo 1
Attività soggette
1. Le norme del
presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti
lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art.
3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,
dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di
beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.
2. Nei riguardi
delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati in regime di
concessione le disposizioni del presente decreto saranno applicate
adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.
Articolo 2
Attività escluse
1. Le norme del
presente decreto non si applicano ai lavoratori a bordo delle navi
mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere,
delle cave, delle torbiere.
2. Sono escluse
altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal
titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e
le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.
Articolo 3
Definizione di
lavoratore subordinato
1. Agli effetti
dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del
proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la
direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di
apprendere un mestiere, un'arte od una professione.
2. Sempre agli
effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di
società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la
loro attività per conto delle società e degli enti stessi.
Capo II
OBBLIGHI DEI
DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI
Articolo 4
Obblighi datore,
dirigenti, preposti
1. I datori di
lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono
alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure
di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i
lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro
conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai
lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed
esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i
mezzi di protezione messi a loro disposizione. (1)
(1) Il presente
articolo, è da ritenersi inapplicabile limitatamente all'esposizione al
piombo, all'amianto ed al rumore, in virtù dell'art. 59, lett. b) D.Lgs.
15.08.1991, n. 277 (G.U. 27.08.1991, n. 200).
Articolo 5
Obblighi dei
lavoratori
1. I lavoratori
devono:
a) osservare, oltre
le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai
fini dell'igiene;
b) usare con cura i
dispositivi tecnico sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o
forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al
datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi
e dei mezzi di protezione suddetti;
d) non rimuovere o
modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta
l'autorizzazione. (1)
(1) Il presente
articolo è da ritenersi inapplicabile limitatamente all'esposizione al
piombo, all'amianto ed al rumore, in virtù dell'art. 59, lett. b) D.Lgs.
15.08.1991, n. 277 (G.U. 27.08.1991, n. 200).
TITOLO II
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
Capo I
AMBIENTI DI
LAVORO
Articolo 6
Altezza, cubatura
e superficie
I limiti minimi per
altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi
al lavoro nelle aziende [industriali] che occupano più di 5 lavoratori, ed
in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo
33, sono i seguenti:
a) altezza netta non
inferiore a m. 3;
b) cubatura non
inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore
occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq.
2. (1)
I valori relativi
alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione
dei mobili, macchine ed impianti fissi.
L'altezza netta dei
locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei
soffitti o delle volte.
Quando necessità
tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per
territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate
e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione
dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo
circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è
estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque
lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a
giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei
lavoratori occupati.
Per i locali
destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di
azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono
quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. (2)
(1) La parola
"industriali" , è stata soppressa dall'art. 33, D.Lgs. 19.9.94, n. 626
(2) Articolo
modificato dall'art. 16, c. 4, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.
Articolo 7
Pavimenti, muri,
soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili,
banchina e rampe di carico
1. A meno che non
sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato
adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle
seguenti condizioni:
a) essere ben difesi
contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico
sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei
lavoratori;
b) avere aperture
sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben
asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le
superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere
pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei
locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei
locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o
liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e
pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di
raccolta e scarico.
4. Quando il
pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene
bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di
graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili.
5. Qualora non
ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro
devono essere a tinta chiara.
6. Le pareti
trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate,
nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di
circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da
materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero
essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati
in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le
pareti nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui
vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal
pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al
rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi.
(1)
7. Le finestre, i
lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono
aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un
pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i
lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o
dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano tale lavoro nonche` per i lavoratori presenti
nell'edificio ed intorno ad esso.
9. L'accesso ai
tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere
autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di
eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i
marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere
muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili.
11. Le banchine e
rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi
trasportati.
12. Le banchine di
carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile,
le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di
un'uscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di
carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori
possono cadere. (2)
13 bis. le
disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle
vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di
circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione
utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti
dell'impresa, nonché alle banchine di carico. (3)
(1) Comma
sostituito dall'art. 16, comma 5, lett.b) del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.
(2) Comma
dall'art. 33, D.Lgs. 19.09.1994, n. 626.
(3) Comma aggiunto
dall'art. 16, c. 5 lett.c), D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.
Articolo 8
Ambienti di
lavoro sotterranei
1. E' vietato
adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle
disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro
locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari
esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei all'aereazione,
all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
3. L'Ispettorato del
lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei
locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le
quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non
diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a
temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del
presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, all'aereazione,
all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
Articolo 9
Aerazione dei
luoghi di lavoro chiusi
1. Nei luoghi di
lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro
e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi
dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con
impianti di areazione. (1)
2. Se viene
utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di
controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei
lavoratori.
3. Se sono
utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano
esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi
sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la
salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve
essere eliminato rapidamente. (2)
(1) Comma
modificato dall'art. 16, c. 6, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.
(2) Articolo
modificato dall'art. 16, D.Lgs.19.03.1996, n. 242.
Articolo 10
Illuminazione
naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1. A meno che non
sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che
non si tratti di locali sotterranei i luoghi di lavoro devono disporre di
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono
un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la
salute e il benessere di lavoratori. (1)
2. Gli impianti di
illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono
essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non
rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di
lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in
caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di
un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici
vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere
tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza. (2)
(1) Comma
modificato dall'art. 16, c. 7, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.
(2) Articolo
modificato dall'art. 16, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.
Articolo 11
Temperatura dei
locali
1. La temperatura
nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il
tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli
sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio
sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della
influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il
movimento dell'aria concomitanti.
3. La temperatura
dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei
servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere
conforme alla destinazione specifica di questi locali.
4. Le finestre, i
lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un
soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di
attività e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è
conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve
provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o
troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di
protezione. (1)
(1) Articolo
dall'art. 33, D.Lgs. 19.09.1994, n. 626
Articolo 12
Apparecchi di
riscaldamento
1. Gli apparecchi a
fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi
di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti
del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per
evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad
eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non
sia necessario.
Articolo 13
Umidità
1. Nei locali chiusi
di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad
inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto
è possibile la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e
l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.
Articolo 14
Locali di riposo
1. Quando la
sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di
attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale
di riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione
di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in
analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo
durante la pausa.
3. I locali di
riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero
di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei locali di
riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo
di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali
di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali
affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel
caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti
locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di
vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di
lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta
cio` non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte
e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in
posizione distesa e in condizioni appropriate. (1)
(1) Articolo
sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19.09.1994, n. 626.
Articolo 15
Pulizia dei
locali
1. Il datore di
lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la
pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da
ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure
mediante aspiratori.
Articolo 16
Sistemazione dei
terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro
1. I terreni
scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere
sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle
di altra provenienza.
Articolo 17
Depositi di
immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri
1. Nelle adiacenze
dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può
tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o
liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano
adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali
depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
2. Per lo scarico
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere osservate le norme
speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.
Capo II
DIFESA DAGLI
AGENTI NOCIVI
Articolo 18
Difesa dalle
sostanze nocive
1. Ferme restando le
norme di cui al R.D. 9 gennaio 1927, n. 157, e successive modifcazioni, le
materia prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che
abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato
liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi
in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
2. I recipienti
devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le
indicazioni e i contrassegni di cui all'art. 355 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 574.
3. Le materie in
corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive
alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate
nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente
necessaria per la lavorazione. (1)
4. I recipienti e
gli apparecchi che servono alla lavorazione o al trasporto di materiali
putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere
lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
(1) Comma è
inapplicabile all'esposizione al piombo ed all'amianto cfr. art. 59, let.b),
D.Lgs. 15.08.1991
Articolo 19
Separazione dei
lavori nocivi
1. Il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi
separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi
senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. (1)
(1) Comma è
inapplicabile all'esposizione al piombo ed all'amianto cfr. art. 59, let.b),
D.Lgs. 15.08.1991
Articolo 20
Difesa dell'aria
dagli inquinamenti con prodotti nocivi
1. Nei lavori in cui
si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in
quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque
specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o
a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.
2. L'aspirazione dei
gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile,
immediatamente vicino al luogo dove si producono.
[3. Un'attrezzatura
che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve
essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a
tali pericoli.] (1)
Un'attrezzatura di
lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi
ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati
dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte
corrispondente a tali pericoli. (2) (3)
(1) Comma
soppresso dall'art. 17, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.
(2) Comma aggiunto
dall'art. 36, D.Lgs. 19.09.1994, n. 626.
(3) Comma è
inapplicabile all'esposizione al piombo ed all'amianto cfr. art. 59, let.b),
D.Lgs. 15.08.1991
Articolo 21
Difesa contro le
polveri
1. Nei lavori che
danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il
datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad imperdirne o
a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione
nell'ambiente di lavoro.
2. Le misure da
adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della
loro concentrazione nell'atmosfera.
3. Ove non sia
possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare
procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di
aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile,
immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
4. Quando non siano
attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente,
e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere
all'inumidimento del materiale stesso.
5. Qualunque sia il
sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore
di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di
lavoro.
6. Nei lavori
all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la
concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti
tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno
o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il
datore di lavoro dagli obblighi previsti dai commi precedenti,
prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di
protezione.
7. I mezzi personali
possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad
integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del
presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà
d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire
efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.
Articolo 22
Difesa dalle
radiazioni nocive
1. Il datore di
lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti in modo continuativo
a radiazioni calorifiche siano protetti mediante l'adozione di mezzi
personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi
tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione.
2. Quando le
radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al
comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi.
3. Parimenti
protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette
mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.
Articolo 23
Difesa contro le
radiazioni ionizzanti
1. Nei procedimenti
lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che emettono
radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure
necessarie a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori contro le
radiazioni e le emanazioni nocive.
2. Con decreto del
Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità d'impiego dei
raggi X e delle sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, le cautele da
osservarsi nel loro uso e le misure di protezione, tenuto conto della
natura delle radiazioni nocive, della loro intensità, nonché dell'entità e
della durata dell'esposizione e della estensione della superficie corporea
esposta.
3. Il datore di
lavoro è tenuto altresì a provvedere affinché i residui delle lavorazioni,
aventi proprietà ionizzanti, siano convenientemente eliminati o resi
innocui.
Articolo 24
Rumori e
scuotimenti
1. Nelle lavorazioni
che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori,
devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne
l'intensità.
Articolo 25
Lavori in
ambienti sospetti di inquinamento
1. E' vietato far
entrare i lavoratori nei pozzi, nelle fogne, nei camini, come pure in
fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti od in recipienti,
condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, se non
sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni
necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente
risanata mediante ventilazione o con altri mezzi.
2. Quando possa
esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono
essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del
lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
Articolo 26
Mezzi personali
di protezione
1. I mezzi personali
di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare veicolo di
contaggio, devono essere individuati e contrassegnati col nome
dell'assegnatario o con un numero.
Capo III
SERVIZI SANITARI
Articolo 27
Pronto soccorso
1. Nelle aziende
industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il
datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per
prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti e colpiti da malore
improvviso.
2. Detti presidi
devono essere contenuti in un pacchetto di medicazioni o in una cassetta
di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
3. Con decreto del
Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Consiglio
superiore di sanità saranno indicate la quantità e la specie dei presidi
chirurgici e farmaceutici.
Articolo 28
Pacchetto di
medicazione
1. Sono obbligate a
tenere un pacchetto di medicazione le aziene industriali che non si
trovano nelle condizioni indicate nei successivi artt. 29 e 30, nonché le
aziende commerciali che occupano piu` di 25 dipendenti.
Articolo 29
Cassetta di
pronto soccorso
1. Sono obbligate a
tenere una cassetta di pronto soccorso:
a) le aziende
industriali che occupano fino 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano
dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto
soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di
scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
b) le aziende
industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in
località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di
pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i
rischi considerati alla lettera a);
c) le aziende
industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei
centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e
le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di
asfissia, di infezione o di avvelenamento;
d) le aziende
industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate, che non
presentato i rischi particolari sopra indicati.
Articolo 30
Camera di
medicazione
1. Sono obbligati a
tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di
5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di
pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di
scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.
2. Quando, a
giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano particolari condizioni di
rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente art. 29, in luogo
della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera
di medicazione.
3. Sono obbligate a
tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano
più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive
e periodiche a norma degli artt. 33, 34 e 35 del presente decreto.
4. La camera di
medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti dall'art. 27,
deve essere convenientemente areata ed illuminata, riscaldata nella
stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana;
di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.
Articolo 31
Decentramento del
pronto soccorso
1. Nei complessi
industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di
pronto soccorso dell'azienda è tale da non garantire la necessaria
tempestività delle cure, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che
l'azienda oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda
ad istituirne altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile
accesso.
2. Detti posti di
soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi, devono
essere dotati del pacchetto di medicazione. L'Ispettorato del lavoro, in
relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza
di questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in
luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
3. Quando le
lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi specifici,
l'Ispettorato del lavoro può altresì prescrivere che vi siano sul posto i
presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in
relazione alla natura e alla pericolosita` delle lavorazioni.
Articolo 32
Personale
sanitario
1. Nelle aziende che
eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso
in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il
domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed
eventualmente il numero del suo telefono oppure il posto di soccorso
pubblico più vicino all'azienda.
2. Nelle aziende di
cui agli artt. 29 e 30, un infermiere od, in difetto, una persona pratica
dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona
conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto
soccorso.
Articolo 33
Visite mediche
1. Nelle lavorazioni
industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o
che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente
decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:
a) prima della loro
ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di
idoneità al lavoro al quale sono destinati;
b) successivamente
nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di
salute.
2. Per le
lavorazioni che presentano più cause di rischio e che pertanto sono
indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base
per le visite mediche sono quelli più brevi.
3. L'Ispettorato del
lavoro può prescrivere l'esecuzione di particolari esami medici,
integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per
l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.
Articolo 34
Ispettorato
1. I lavoratori
occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da quelle indicate
nella tabella, quando esse siano eseguite nello stesso ambiente di lavoro
ed espongano, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, a rischi della
medesima natura, devono essere sottoposti alle visite mediche previste
dall'articolo precedente.
2. Le visite mediche
sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse
da quelle previste nella tabella, ma che espongono a rischi della medesima
natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della legge 15
novembre 1952, n. 1967 e, per le condizioni in cui si svolgono, risultino,
a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, particolarmente pregiudizievoli
alla salute dei lavoratori che vi sono addetti.
Articolo 35
Limiti
1. Il datore di
lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire
le visite mediche periodiche a intervalli più lunghi di quelli prescritti
nella tabella allegata, ma non superiore al doppio del periodo indicato,
quando i provvedimenti adottati nell'azienda siano tali da diminuire
notevolmente i periodi igienici della lavorazione.
2. L'Ispettorato del
lavoro può altresì esentare il datore di lavoro dall'obbligo delle visite
mediche, qualora, per l'esiguità del materiale o dell'agente nocivo
trattato e per l'efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il
carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente ritenersi
irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.
Capo IV
SERVIZI
IGIENICO-ASSISTENZIALI
Articolo 36
Acqua
1. Nei luoghi di
lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione
dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile
quanto per lavarsi.
2. Per la provvista,
la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di
malattie.
Articolo 37
Docce
1. Docce sufficienti
ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il
tipo di attività o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere
previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione
separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque
facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle
docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun
lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di
igiene.
4. Le docce devono
essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi. (1)
(1) Articolo
modificato dall'art. 16, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.
Articolo 38
Docce
Articolo abrogato
dall'art.16, c. 9 del D.L. 19.03.1996, n.242.
Articolo 39
Gabinetti e
lavabi
1. I lavoratori
devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di
riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua
corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
2. Per uomini e
donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia
impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle
aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a
10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi. (1)
(1) Articolo
sostituito dall'art. 16, c. 10, del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.
Articolo 40
Spogliatoi e
armadi per il vestiario
1. Locali
appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione
dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro
specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro
chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi
devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
Nelle aziende che
occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per
entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal
personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati
nell'ambito dell'orario di lavoro. (1)
3. I locali
destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi
dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di
sedili.
4. Gli spogliatoi
devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore
di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i
lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi
o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché
in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o
comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere
separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si
applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle
attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.
(1) Comma
modificato dall'art. 16, c. 11 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242
Articolo 41
Refettorio
1. Salvo quanto è
disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più
di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro,
per la refezione, e quelle che si trovano nelle condizioni indicate
dall'art. 38 devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di
refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
2. I refettori
devono essere ben illuminati, aereati e riscaldati nella stagione fredda.
Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere
intonacate ed imbiancate.
3. L'Ispettorato del
lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo
di cui al primo comma, quando riconosce che non sia necessario.
4. Nelle aziende che
si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 e nei casi in cui
l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura
della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali
di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
Articolo 42
Conservazione
vivande e somministrazione bevande
1. Ai lavoratori
deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi e le loro
vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
2. E' vietata la
somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche
nell'interno dell'azienda.
3. E’ tuttavia
consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei
locali di refettorio durante l'orario dei pasti.
Articolo 43
Locali di
ricovero e di riposo
1. Nei lavori
eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei
lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e
nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di
sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione
fredda.
Articolo 44
Dormitori stabili
1. I locali forniti
dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono
possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione
della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze
dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere
forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua
per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse
condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi
ai locali di lavoro.
2. In detti locali è
vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione
e le cautele che saranno prescritte dall'Ispettorato del lavoro.
3. I dormitori per
gli uomini devono essere separati da quelli per le donne e i dormitori per
i fanciulli di sesso maschile sotto i quindici anni da quelli per gli
adulti.
4. A ciascun
lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; è vietato l'uso di
letti sovrapposti.
5. Annesso ai
dormitori che ricoverano più di 50 individui, vi deve essere un ambiente
separato ad uso eventuale di infermeria contenente almeno due letti.
6. Nelle zone
acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i dormitori devono
essere difesi dalla penetrazione di essi.
Articolo 45
Dormitori di
fortuna
1. Per i lavori in
aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono
pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori
capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso
che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i
30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di
dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o
di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese
dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
Articolo 46
Dormitori
temporanei
1. Quando la durata
dei lavori ecceda i limiti indicati dall'art. 45, il datore di lavoro deve
provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno
od altre costruzioni equivalenti.
2. Le costruzioni
per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:
a) gli ambienti per
adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per
donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una
stessa famiglia;
b) essere sollevate
dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in
guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni,
né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
c) essere costruite
in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro
gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;
d) avere aperture
sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite
di buona chiusura;
e) essere fornite di
lampade per l'illuminazione notturna;
f) nelle zone
acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono
essere difese contro la penetrazione di essi.
3. La superficie dei
dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.
4. A ciascun
lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta
arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola e coperte sufficienti
ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed un mensolina.
5. Anche per i
dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista dal quarto
comma dell'art. 44.
6. In vicinanza dei
dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti
locali per uso di cucina e di refettori, latrine adatte e mezzi per la
pulizia personale.
Articolo 47
Pulizia delle
installazioni igienico-assistenziali
1. Le installazioni
e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle
latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per
i lavoratori, devono essere mantenuti in istato di scrupolosa pulizia, a
cura del datore di lavoro.
2. I lavoratori
devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi
indicati al comma precedente.
Capo V
NUOVI IMPIANTI
Articolo 48
Notifiche
all'Ispettorato del lavoro
(1)
1. Chi intende
costruire, ampliare od adottare un edificio od un locale per adibirlo a
lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di
3 operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante
lettera raccomandata od in altro modo equipollente.
2. La notifica deve
contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali
modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti,
corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.
3. L'Ispettorato del
lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti
dei locali, degli impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le
ritenga necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente
decreto.
4. L'Ispettorato del
lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni, delle cautele che possono
essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli
opportuni accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al
fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
5. Qualora
l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla
notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però
la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni
del presente decreto.
(1) Ora Direzione
regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687
TITOLO III
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
Capo UNICO
Articolo 49
Aziende e lavori
soggetti al presente titolo
1. Le disposizioni
contenute nel presente titolo si applicano alle aziende in cui si compiono
non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio dell'agricoltura,
della boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli di carattere
industriale e commerciale che hanno per scopo la preparazione, la
conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti
esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia
ed al governo del bestiame.
2. Le disposizioni
stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal proprietario,
affittuario od enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo con l'aiuto
dei membri della famiglia seco lui conviventi, anche se per brevi periodi
di tempo occupi mano d'opera per lavori stagionali.
Articolo 50
Abitazioni e
dormitori
1. Ferme restando le
disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali,
contenute nel Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori
stabili o a dormitori di lavoratori assunti per lavori stagionali di
carattere periodico:
a) grotte naturali
od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture
sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;
b) capanne costruite
in tutto o in parte con paglia, fieno, canne frasche o simili, oppure
anche tende od altre costruzioni di ventura.
2. E' fatta
eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, nè
periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque
chilometri dal centro abitato, per qual caso si applicano le disposizioni
dell'art. 45.
3. E' fatta pure
eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere
abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare
delle zone a questo di mano in mano assegnate.
Articolo 51
Dormitori
temporanei
1. Le costruzioni
fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per
lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle
condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art. 46 del presente
decreto.
2. L'Ispettorato del
lavoro può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori
previsti dall'ultimo comma del predetto art. 46, quando li ritenga
necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle
condizioni locali.
Articolo 52
Acqua
1. Per la provvista,
la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori
devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento
e ad impedire la diffusione di malattie.
Articolo 53
Acquai e latrine
1. Le abitazioni
stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori,
devono essere provviste di acquaio e di latrine.
2. Gli scarichi
degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in
modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25
metri dall'abitazione, nonche` dai depositi e dalle condutture dell'acqua
potabile.
3. Gli scarichi
delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di
tubo sfogatore di gas.
I locali delle
latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazioni, a
meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.
4.Qualora i mezzi di
cui al secondo comma svolgano anche la funzione di allarme essi devono
essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore. (1)
(1) Articolo
modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.
Articolo 54
Stalle e
concimaie
1. Le stalle non
devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i
dormitori.
2. Quando le stalle
siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in
modo da impedire il passaggio del gas.
3. Le stalle devono
avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le
deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori
delle stalle stesse secondo le norme consigliate dall'igiene.
4. Nei locali di
nuova costruzione, le stalle non devono avere aperture nella stessa
facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a
distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
5. Le concimaie
devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle
abitazioni o dai dormitori, nonché dai depositi e dalle condutture
dell'acqua potabile.
6. Qualora, per
difficoltà provenienti dall'ubicazione, non sia possibile mantenere la
distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro può consentire che la
concimaia venga situata anche a distanze minori.
Articolo 55
Locali
sotterranei
1. E' vietato
eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere
industriale o commerciale indicate al primo comma dell'art. 49.
2. Possono però
essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive
manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi devono essere adottate
opportune misure per il ricambio dell'aria.
Articolo 56
Mezzi di pronto
soccorso e di profilassi
1. Le aziende che
occupano almeno 5 lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di
cui all'art. 27; quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le
aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso di cui all'articolo
predetto.
2. Le aziende devono
altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del
bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle
malattie infettive.
Articolo 57
Agenti nocivi
1. Nelle attività
concernenti il diserbamento, la distribuzione dei parassiti delle piante,
dei semi e degli animali, di distruzione dei topi o di altri animali
nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle
malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e
sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si
producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive
alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni
contenute nell'art. 18.
2. Nei casi in cui
per la difesa della salute dei lavoratori di debba fare uso di mezzi
individuali di protezione devono essere applicate le disposizioni di cui
all'art. 26.
TITOLO IV
NORME PENALI
Articolo 58
Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
I datori di lavoro
e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da
tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e
13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e
quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22;
23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse penalità soggiacciono i
datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni
rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4;
21, sesto e settimo comma;
b) con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma
primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16;
17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40;
41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e
secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo
comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti
che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai
sensi degli articoli 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51,
secondo comma;
c) con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo
comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse
penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano
le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli
articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma.
d) con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire 2.000.000 per l'inosservanza
delle norme di cui agli artt. 26, 33, primo comma, 34. (1) (2)
(1) Articolo
modificato dall'art. 16, c. 12 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.
(2) La sanzione
all'ammenda sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L.
24.11.1981, n. 689. L'entità è stata successivamente elevata dall'artt.
113, c. 2, L. 24.11.1981, n. 689.
Articolo 59
Contravvenzioni
commesse dai preposti
1. I preposti sono
puniti:
a) con l'arresto da
uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni
per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 4 lettera b), 9 commi 1,
2 e 4, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20, secondo comma, 21 terzo
e quarto comma, 25.
b) con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli artt. 4 lettera d), 9 comma 3, 18 secondo comma,
36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma. (1) (2)
(1) Articolo
modificato dall'art. 26, D.Lgs. 19.12.1994, n. 758.
(2) La sanzione
all'ammenda sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L.
24.11.1981, n. 689. L'entità è stata successivamente elevata dall'artt.
113, c. 2, L. 24.11.1981, n. 689.
Articolo 60
Contravvenzioni
commesse dai lavoratori
1. I lavoratori sono
puniti:
a) con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000 per
l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 5 lettera d), 20 secondo
comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma.
b) con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecemtomila a lire
ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 5 lettere
a), b) e c), 41 quarto comma. (1) (2) (3)
(1) Articolo
modificato dall'art. 26, D.Lgs. 19.12.1994, n. 758.
(2) La sanzione
all'ammenda sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L.
24.11.1981, n. 689. L'entità è stata successivamente elevata dall'artt.
113, c. 2, L. 24.11.1981, n. 689.
(3) Lettera
modificata dall'art. 16, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.
TITOLO V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Capo I
DEROGHE
Articolo 61
Deroghe di
carattere generale
1. Le disposizioni
del presente decreto non si applicano per il periodo da stabilirsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547, per gli edifici, locali, impianti e loro parti, preesistenti
o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, relativamente alle attività industriali, commerciali ed agricole
per le quali ricorrano esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi
eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure
sostitutive per la tutela igienico sanitaria dei lavoratori.
Articolo 62
Deroghe
particolari
1. Gli ispettori del
lavoro competenti per territorio hanno facoltà di concedere alle singole
aziende, che ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per
l'attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia
possibile in impianti o loro parti preesistenti alla data di entrata in
vigore del decreto medesimo, l'applicazione di dette norme, per
riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi
eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure igienico
sanitarie.
Capo II
APPLICAZIONE
DELLE NORME
Articolo 63
Vigilanza
1. La vigilanza
sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del
lavoro.
2. Il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale potrà anche stabilire che la vigilanza
sia esercitata, per le aziende agricole e forestali, sotto la direzione
degli ispettorati del lavoro, dal personale tecnico del Ministero
dell'agricoltura e dal Corpo forestale dello Stato.
3. Per la vigilanza
nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato, il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale prenderà accordi con le Amministrazioni
dalle quali tali aziende dipendono.
4. L'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato esercita direttamente sulle ferrovie stesse, a
mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per
l'applicazione del presente decreto.
Articolo 64
Ispezioni
1. Gli Ispettori
hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi
di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il
personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti
nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ed ai
lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del
loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
2. Gli Ispettori del
lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed
eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei
lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
3. Gli Ispettori del
lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle
notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.
Articolo 65
Prescrizioni
1. Le prescrizioni
impartite dagli ispettori del lavoro per l'applicazione del presente
decreto sono compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito foglio
in doppio, firmato dall'ispettore e dal datore di lavoro, o dalla persona
che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una
delle copie.
2. Il datore di
lavoro è tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro e a
presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.
3. Quando siano
assenti il datore di lavoro o la persona che lo rappresenti, o quanto
costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà
essere inviato d'ufficio.
Articolo 66
Ricorsi
1. Le disposizioni
impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene del lavoro sono
esecutive.
2. Contro le
disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data
di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere
inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro
competente per territorio.
3. Il ricorso non ha
effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal
capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. E’ anche ammesso
ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il
termine e con le modalità di cui al secondo comma, avverso le
determinazioni adottate dagli Ispettori del lavoro in materia di deroghe
temporanee ai sensi dell'art. 62.
Articolo 67
Contravvenzioni
1. I verbali di
contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di
fatto costituenti le infrazioni e le altre informazioni necessarie per il
giudizio sulla contravvenzione.
2. Il processo
verbale deve essere compilato dall'Ispettore del lavoro e firmato da lui e
dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel momento, oppure dal
lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.
3. La persona a cui
viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare inserire nel
processo verbale le dichiarazioni che riterraàconvenienti nel proprio
interesse.
4. Qualora la
persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale, l'Ispettore del
lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.
Articolo 68
Coordinamento
della vigilanza
1. Nulla è innovato
per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie
nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e
della sanità pubblica.
2. I Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio, dei
trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, nonché l'alto
Commissariato per l'igiene e la sanità stabiliranno d'accordo le norme per
coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.
3. L'Ispettorato del
lavoro collabora con le autorità sanitarie per impedire che l'esercizio
delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di
malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato.
4. In caso di
dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del lavoro,
circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il prefetto,
con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Capo III
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 69
Coordinamento con
le disposizioni speciali vigenti in materia
1. Le disposizioni
in materia di igiene del lavoro contenute nelle vigenti leggi e
regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le
norme del presene decreto, o riguardanti settori o materie da questo non
espressamente disciplinati.
Articolo 70
Decorrenza
1. Il presente
decreto entra in vigore l'1 luglio 1956.
2. A decorrere da
tale data il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con
R.D. 14 aprile 1927, n. 530, è abrogato.
Tabella
Infortuni sul
lavoro e malattie professionali - igiene e sicurezza del lavoro - visite -
tabella lavorazioni
|
Causa del
rischio |
Lavorazioni o
categorie di lavoratori |
Periodo visite
|
|
[1. Antimonio,
leghe e composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dell'antimonio;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla produzione di colori, vernici e
mastici;
d) alla preparazione delle miscele per la produzione di vetri;
e) alla produzione degli antiparassitari ed all'uso professionale di
essi;
f) all'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimico
farmaceutica;
g) alla vulcanizzazione e colorazione della gomma;
h) alla tintura e stampaggio dei tessuti. |
Semestrale
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.] (1) |
|
[2. Arsenico,
leghe e composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dell'arsenico;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) ai lavori di pittura, verniciatura e
smaltatura;
d) alla preparazione delle miscele per la produzione di vetro;
e) alla tintura dei filati e dei tessuti;
f) alla concia delle pelli. |
Trimestrale
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.] (1) |
|
[3. Bario e
composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del bario;
b) alla produzione degli ossidi e dei sali; |
Annuale
Id.] (1)
|
|
[4. Berillio,
leghe e composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del berillio;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla fabbricazione delle lampade,
schermi ed altri materiali fluorescenti; d) alla fabbricazione di
cristalli, di
ceramiche e di refrattari. |
Semestrale
Trimestrale
Id.
Semestrale] (1) |
|
[5. Cadmio,
leghe e composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del cadmio;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla cadmiatura;
d) alla fabbricazione degli accumulatori. |
Semestrale
Id.] (1)
|
|
[6. Cromo, leghe
e composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del cromo;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla cromatura;
d) alla concia delle pelli. |
Trimestrale
Id.
Id.] (1) |
|
[7. Fosforo e
composti |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del fosforo;
b) all'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici
industriali;
c) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti
organici al fosforo. |
Trimestrale
Id.
Id.] (1) |
|
[8. Manganese
leghe e composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del manganese;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla fabbricazione di pile a secco; d) alla preparazione delle
miscele per la produzione del vetro e degli smalti;
e) alla produzione dei fiammiferi;
f) alla saldatura con elettrodi al manganese. |
Semestrale
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.] (1) |
|
[9. Mercurio,
amalgame e composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del mercurio;
b) alla preparazione delle amalgame e dei composti;
c) alla fabbricazione, riparazione e
manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente alle
operazioni che espongono all'azione del mercurio);
d) alla fabbricazione di cristalli, di
ceramiche e di refrattari.
e) alla produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto
mediante secretaggio con preparati mercuriali; f) alla lavorazione in
nero del feltro
secretato;
g) alle operazioni di elettrolisi con
catodo di mercurio;
h) alla doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;
i) alla fabbricazione di inneschi;
l) al trattamento dei minerali auriferi e
argentiferi di recupero;
m) all'impiego di pompe a mercurio; n) all'impiego professionale di
antiparassitari contenenti composti organici di mercurio;
o) alla preparazione e all'impiego di
vernici contenenti mercurio o composti. |
Trimestrale
Id.
Semestrale
Trimestrale
Id.
Id.
Semestrale
Trimestrale
Id.
Id.
Semestrale
Trimestrale
Id.] (1) |
|
[10. Nichel,
leghe e composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla raffinazione del nichel;
b) alla produzione e all'impiego del
nichel carbonile. |
Semestrale
Mensile] (1)
|
|
[11. Piombo,
leghe e composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del piombo;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla fabbricazione e preparazione di colori, di vernici e di
mastici;
d) alla fabbricazione di lamine, tubi,
proiettili ed altri oggetti di piombo o
contenenti piombo; alla cernita e al
recupero dei materiali piombiferi;
e) alle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di
piombo; alla asportazione di verniciature piombifere;
f) alla composizione tipografica (a mano, con la linotype, con la
monotype, con la stereotipia);
g) alla cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;
h) alla fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione ecc.)
degli accumulatori;
i) alla saldatura autogena e al taglio con processi termici delle
lastre di piombo o rivestite di piombo;
l) alla saldatura con leghe piombifere e dissaldatura;
m) alla messa in opera e anutenzione di tubazioni, condutture ed in
genere di impianti costituiti da materiale piombifero;
n) alla piombatura o smaltatura su superfici metalliche;
o) alle operazioni di tempera con bagno di piombo;
p) alla zincatura delle lamiere o alla
stagnatura o alla verniciatura dei
recipienti con uso di materiali contenenti piombo;
q) alle operazioni di pulimento con o su materiali piombiferi;
r) all'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e
macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie
dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica
con vetrine o vernici piombifere);
s) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro
piombifero;
t) alla produzione della gomma, guttaperca ed ebanite (limitatamente
alle operazioni di mescola con composti di piombo);
u) alla lavorazione della gomma piombifera.
|
Trimestrale
Id.
Id.
Id.
Id.
Semestrale
Trimestrale
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Semestrale Trimestrale
Id.
Semestrale
Id.
Id.] (1)
|
|
[12. Selenio,
leghe e composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del selenio;
b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
c) alla fabbricazione delle cellule
fotoelettriche, alla preparazione di
colori e inchiostri, alla vulcanizzazione della gomma. |
Semestrale
Id.
Id.] (1)
|
|
[13. Vanadio,
leghe e composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del vanadio;
b) alla pulitura degli impianti della
nafta ed al recupero delle ceneri relative;
c) alla preparazione delle leghe e dei composti;
d) all'impiego del Vanadio e dei composti come materie prime nei
processi chimici industriali;
e) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro.
|
Semestrale
Id.
Id.
Id.
Id.] (1)
|
|
Causa del
rischio |
Lavorazioni o
categorie di lavoratori |
Periodo visite
|
|
[14. Bromo e
composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del bromo;
b) all'impiego del bromo come materia nei processi chimici
industriali. |
Trimestrale
Id.] (1) |
|
[15. Cloro e
composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del cloro e dell'acido cloridrico;
b) all'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materie prime
nei processi chimici industriali;
c) al decapaggio dei metalli con acido cloridrico;
d) all'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico.
|
Trimestrale
Id.
Semestre] (1)
|
|
[16. Fluoro e
composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico;
b) alla preparazione dei composti del fluoro;
c) all'incisione del vetro;
d) alla preparazione della criolite artificiale;
e) alla elettrolisi dell'allumina con impiego di criolite.
|
Trimestrale
Id.
Id.
Id.
Id.] (1)
|
|
[17. Iodio e
composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dello iodio;
b) alla preparazione dei composti; |
Trimestrale
Id.] (1) |
|
[18. Acido
cianidrico e composti. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti
del cianogeno;
b) alla derattizzazione e disinfezione;
c) alla distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura (in quanto
assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale);
d) alla depurazione chimica del gas illuminante;
e) alle operazioni di galvanoplastica;
f) alle operazioni di tempera e di cementazione;
g) alla fabbricazione di gomme e resine sintetiche (limitatamente alle
operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrile e dei
diisocianati organici). |
Trimestrale
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.] (1) |
|
[19. Acido
nitrico e gas nitrosi. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dell'acido nitrico; b) alla produzione della
nitrocellulosa;
c) alla produzione degli esplosivi con processi di nitrazione;
d) alla produzione di coloranti azoici;
e) al decapaggio ed all'incisione dei metalli;
f) alle saldature ossiacetilenica e ad arco; |
Trimestrale
Id.
Trimestrale
Id.
Semestrale
Trimestrale] (1)
|
|
[20.
Cloropicrina(nitrocloroformio). |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione della cloropicrina;
b) alla distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura (in quanto
assuma il Id. carattere professionale o di lavorazione industriale).
|
Trimestrale
Id.] (1)
|
|
[21. Anidride
solforosa. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dello zolfo;
b) alla produzione dell'anidride solforosa;
c) alla sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili;
d) alla solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in
genere; e) alla derattizzazione e disinfestazione in quanto assuma il
carattere professionale;
f) alla fusione dell'elektron; |
Semestrale
Id.
Id.
Id.
Trimestrale Semestrale] (1) |
|
[22. Acido
solforico. |
Lavoratori
addetti:
a) al carbonissaggio delle lane;
b) al decapaggio dei metalli;
c) alla produzione dello zinco elettrolitico;
d) alla purificazione e affinazione dei grassi e degli olii;
e) all'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche.
|
Semestrale
Id.
Id.
Id.
Id.] (1)
|
|
[23. Idrogeno
solforato. |
Lavoratori
addetti:
a) alla raffinazione degli olii minerali;
b) alla filatura della viscosa;
c) alla vuotatura dei pozzi neri. |
Semestrale
Id.
Id.] (1) |
|
[24. Cloruro di
zolfo. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del cloruro di zolfo.
b) alla vulcanizzazione della gomma. |
Semestrale
Id.] (1)
|
|
[25. Ossido di
carbonio. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione, distribuzione e trattamento industriale
dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di
carbonio;
b) alla condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine;
c) alla seconda lavorazione del vetro alla fiamma;
d) alla saldatura autogena ed al taglio dei metalli con arco elettrico
o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica;
e) alla prova di motori a combustione interna o a scoppio.
|
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.] (1) |
|
[26. Cloruro di
carbonile (fosgene) e disfogene (cloroformiato di metile triclorurato).
|
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile e del
cloroformiato di metile triclorurato. |
Mensile] (1) |
|
[27.
Tetracloruro di carbonio. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del tetracloruro di carbonio;
b) all'impiego di tetracloruro di carbonio come solvente;
c) alla carica degli estintori;
d) alla produzione delle miscele frigorifere (freon). |
Semestrale
Id.
Id.
Id.] (1) |
|
[28. Solfuro di
carbonio. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione di solfuro di carbonio;
b) all'impiego del solfuro di carbonio come solvente;
c) al trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e
successive operazioni fino all'essiccamento del prodotto;
d) alla vulcanizzazione della gomma;
e) alla disinfestazione e derattizzazione in quanto assuma carattere
professionale. |
Trimestrale
Id.
Id.
Id.
Id.] (1) |
|
[29. Aldeide
formica e acido formico. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico;
b) alla fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle;
c) alla fabbricazione dei compensati di legno;
d) al trattamento antipiega dei tessuti. |
Semestrale
Id.
Id.
Id.] (1)
|
|
[30. Etere di
petrolio e benzina. |
Lavoratori
addetti:
a) alla distillazione e raffinazione del petrolio;
b) alla preparazione delle miscele di benzina;
c) alla produzione e all'impiego di solventi a base di benzina.
|
Semestrale
Id.
Id.] (1)
|
|
[31. Piombo
tetraetile. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione del piombo tetraetile;
b) all'etilazione della benzina;
c) alla ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo
tetraetile o benzina etilata. |
Settimanale
Mensile
Trimestrale] (1)
|
|
[32. Glicoli,
nitroglicerina e loro derivati |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati;
b) all'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi
chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti glicoli. |
Trimestrale
Semestrali
Id.] (1)
|
|
[33. Idrocarburi
benzenici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi). |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione degli idrocarburi benzenici ed omologhi;
b) alla rettificazione del benzolo e degli omologhi;
c) all'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei processi
chimici industriali;
d) alla preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e
omologhi;
e) alla rotocalcografia. |
Trimestrale
Id.
Id.
Id.
Id.] (1) |
|
[34. Fenoli,
tiofenoli e cresoli. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli;
b) all'impiego dei fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime nei
processi chimici industriali;
c) alla distruzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante
derivati nitrati dei fenoli e cresoli (in quanto assuma il carattere
professionale o di lavorazione industriale). |
Semestrale
Id.
Id.] (1)
|
|
[35. Derivati
aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici e
dei fenoli;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali. |
Trimestrale
Id.] (1) |
|
Causa del
rischio |
Lavorazioni o
categorie di lavoratori |
Periodo visite
|
|
[36. Derivati
alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici
e dei fenoli. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e
fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli.
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali. |
Trimestrale
Id.] (1) |
|
[37. Naftalina
ed omologhi; naftoli e naftilamine; derivati alogenati, solforati e
nitrati della naftalina e omologhi. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione della naftalina ed omologhi, dei naftoli e
naftilamine; dei derivati alogenati, solforati e nitrati della
naftalina e omologhi.
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali. |
Semestrale
Id.] (1) |
|
[38. Derivati
alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano,
triclorometano, cloruro di etile, dicloroetilene, tricloroetilene,
cloruro di metile, bromuro di metile, ioduro di metile). |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti cloruro di etilene, derivati
alogenati degli idrocarburi alifatici. |
Trimestrale
Id.
Id.] (1) |
|
[39. Acetone e
derivati alogenati; acido acetico; anidride acetica; cloruro di
acetilene e acetilacetone. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido
acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e dell'acetilacetone;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti acetone. |
Semestrale
Id.
Id.] (1) |
|
[40. Alcool
amilico, alcool butilico, alcool isopropilico, alcool metilico.
|
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico,
dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
|
Semestrale
Id.
Id.] (1)
|
|
[41. Eteri
(acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di
propile, acetato di metile). |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dell'acetato di amile, dell'acetato di butile,
dell'acetato di etile, dell'acetato di propile e dell'acetato di
metile;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
|
Semestrale
Id.
Id.] (1) |
|
[42. Eteri
(ossido di etilene, diossano ed etere etilico). |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere
etilico;
b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi
chimici industriali;
c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
|
Semestrale
Id.
Id.] (1) |
|
[43. Acridina.
|
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione dell'acridina;
b) all'impiego dell'acridina nell'industria farmaceutica e dei
coloranti. |
Semestrale
Id.] (1) |
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[44. Piridina.
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Lavoratori
addetti:
a) alla produzione della piridina;
b) all'impiego della piridina come denaturante dell'alcool;
c) all'impiego della piridina nella industria chimico farmaceutica;
d) all'impiego della piridina nell'industria dei coloranti;
e) all'impiego di solventi contenenti piridina. |
Semestrale
Id.
Id.
Id.
Id.] (1)
|
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45. Radio, raggi
X e sostanze radioattive. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione di sostanze radioattive;
b) alle lavorazioni che implicano l'uso di radio, raggi X e sostanze
radioattive. |
Trimestrale e
visita immediata quando l'operario denunci o presenti segni patologici
sospetti. |
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46. Radiazioni
ultraviolette e infrarosse. |
Lavoratori
addetti:
a) alle applicazioni industriali dei raggi ultravioletti e infrarossi;
b) alla saldatura ad arco. |
Semestrale e
visita immediata quando l'operaio denunci o presenti segni patologici
sospetti. |
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[47. Sostanze
cancerogene non comprese in altre voci (catrame, bitume, fuliggine,
olii minerali, pece, paraffina, loro composti, derivati e residui).
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Lavoratori
addetti a operazioni che espongono abitualmente al contatto con
catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, pece, paraffina, loro
composti, derivati e residui. |
Semestrale e
visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sospette
neoplasie.] (1) |
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48. Vibrazioni e
scuotimenti. |
Lavoratori che
impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.
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Annuale
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49. Rumori
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a) lavoro dei
calderai
b) ribaditura dei bulloni;
c) battitura e foratura delle lamiere con punzoni;
d) prove dei motori a scoppio e a reazione;
e) produzione di polveri metalliche con macchine a pastelli;
f) fabbricazione di chiodi;
g) lavoro ai telai meccanici per tessitura. |
Annuale
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id. |
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50. Ferro
(ossido) |
Lavoratori
addetti ai laminatoi di ferro e di acciaio, in quanto esposti
all'inalazione di polvere di ossido di ferro. |
Annuale
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51. Polveri di
zolfo. (1) |
Lavoratori
addetti alla macinazione e alla raffinazione dello zolfo. |
Annuale
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52. Polveri di
talco. |
Lavoratori
addetti:
a) alla produzione e alla lavorazione del talco;
b) alla talcatura nella lavorazione della gomma. |
Annuale
Id. |
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53. Polveri di
cotone, lino, canapa e juta. |
Lavoratori
addetti:
a) all'apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di
cotone, lino, canapa e juta.
b) alla filatura e tessitura della canapa e della juta. |
Annuale
Id. |
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54.
Anchilostomiasi |
Lavori nelle
gallerie, nelle fornaci di laterizi. |
Annuale e quando
l'operaio denunci o presenti sintomi di infezione. |
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55. Carbonchio e
morva. |
Lavoratori
addetti:
a) alle
infermerie per animali;
b) ai macelli;
c) alle sardigne;
d) alla concia delle pelli;
e) alla lavorazione del crine;
f) alla raccolta e alla lavorazione dei residui animali per la
fabbricazione di concimi, di colla e di altri prodotti industriali.
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Visita immediata
quando l'operaio denunci o presenti sintomi di infezione.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id. |
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56. Leptospirosi.
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a) lavori nelle
fogne e nei canali;
b) lavori di bonifica in terreni paludosi. |
Visita immediata
quando l'operaio denunci o presenti sintomi di infezione. |
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57. Tubercolosi,
sifilide ed altre malattie trasmissibili. |
Soffiatura del
vetro con mezzi non meccanici (in quanto implichi l'uso di canne
promiscue). |
Ogni 15 giorni
ed ogni volta che l'operaio riprenda il lavoro dopo un'assenza
superiore a cinque giorni. |
(1) Abrogata
dall'art. 5, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.
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