Legge 300 del 20 maggio
1970, n. 300
(Gazzetta
Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131)
Norme sulla tutela
della libertà e dignità del lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul
collocamento.
(Statuto
dei lavoratori)
TITOLO I
DELLA LIBERTA'
E DIGNITA' DEL LAVORATORE
Articolo 1
Libertà
di opinione.
I lavoratori, senza
distinzione di opinioni politiche, sindacali e di
fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della
costituzione e delle norme della presente legge.
Articolo 2
Guardie giurate.
Il datore di lavoro può
impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli
artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D.18
giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non
possono contestare ai lavoratori azioni o fatti
diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore
di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui
al primo comma, le quali non possono accedere nei
locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se
non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di
cui al primo comma.
In caso
di inosservanza da parte di una guardia particolare
giurata delle disposizioni di cui al presente Articolo, l'Ispettorato del
lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il
provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più
gravi.
Articolo 3
Personale di vigilanza.
I
nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla
vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori
interessati.
Articolo 4
Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso
di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna.
In difetto
di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per
l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le
apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al
secondo comma del presente Articolo, in mancanza di
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione
interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti
dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti
secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati
dei lavoratori di cui al successivo Articolo 19 possono ricorrere, entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Articolo 5
Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti
da parte del datore di lavoro sulla idoneità e
sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze
per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i
quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha
facoltà di far controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
Articolo
6
Visite
personali di controllo.
Le visite personali di
controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui
siano indispensabili ai fini della tutela del
patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o
delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite
personali potranno essere effettuate soltanto a
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano
salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con
l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o
a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali
possono essere disposte le visite personali, nonché,
ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente Articolo, le
relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. (1)
In difetto
di accordo su istanza del datore di lavoro,
provvede l' ispettorato del lavoro.
Contro
i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo Articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
(1) Le funzioni dell'Ispettorato del lavoro
sono state attribuite alla Direzione provinciale del lavoro, in virtù
dell'art. 6, D.M. 07.11.1996, n. 687.
Articolo 7
Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari
relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione
delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in
materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non
può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a
sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi
assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato. (1) (2)
Fermo
restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del
rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo
superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio
e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i
provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere
applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure
previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di
adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia
stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti
giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto
ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed
arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal
direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di
lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio
del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui
al camma precedente, la sanzione disciplinare non
ha effetto.
Se il datore di lavoro
adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad
alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
Articolo 8
Divieto
di indagini sulle opinioni.
E' fatto divieto al datore
di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a
mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoro.
Articolo 9
Tutela della salute e
dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante
loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
Articolo 10
Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti,
iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti,
compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà
richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei
diritti di cui al primo e secondo comma.
Articolo 11
Attività culturali,
ricreative e assistenziali.
Le attività culturali,
ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda
sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei
lavoratori.
Le rappresentanze
sindacali aziendali, costituite a norma dell'Articolo 19, hanno diritto di
controllare la qualità del servizio di mensa
secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Articolo 12
Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno
dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Articolo 13
Mansioni del
lavoratore.
L'Articolo 2103 del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso
di assegnazione a mansioni superiori il prestatore
ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a
tre mesi.
Egli non può essere
trasferito da una unità produttiva ad un'altra se
non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è
nullo."
TITOLO II
DELLA LIBERTA' SINDACALE
Articolo 14
Diritto
di associazione e di attività sindacale.
Il diritto di costituire
associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è
garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Articolo 15
Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od
atto diretto a:
a) subordinare
l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad
una associazione sindacale ovvero cessi di farne
parte;
b) licenziare un
lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o
recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
Articolo 16
Trattamenti economici
collettivi discriminatori.
È vietata la concessione
di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio
a mente dell'Articolo 15.
Il pretore,
su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata
attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni
sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il
datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una
somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore
illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno. (*)
(*) L'ufficio del pretore è stato soppresso dal
D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 e le relative funzioni sono state trasferite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.
Articolo 17
Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori
di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori.
Articolo 18
Reintegrazione nel
posto di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità
delle procedure previste dall'Articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai
sensi dell'Articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato
senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma
della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore
nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto
al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui
sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a
norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura
del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di
retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'Articolo 2121 del
codice civile.
Il
datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è
tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in
virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella
della reintegrazione.
Se il lavoratore entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non
abbia ripreso servizio, il rapporto si intende
risolto.
La sentenza pronunciata
nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di
licenziamento dei lavoratori di cui all'Articolo 22, su
istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o
conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito,
può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli
elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo
immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'Articolo 178, terzo,
quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere
revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di
licenziamento dei lavoratori di cui all'Articolo 22, il datore di lavoro che
non ottempera alla sentenza di cui al primo camma
ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal
giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al
pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari
all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III
DELL'ATTIVITA'
SINDACALE
Articolo 19
Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali
aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali che
siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nella
unità produttiva.
Nell'ambito
di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Articolo 20
Assemblea.
I lavoratori hanno diritto
di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano
la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro,
nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà
corrisposta
la normale retribuzione.
Migliori condizioni
possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono
riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi
- sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali
aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse
sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono
partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del
sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori
modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Articolo 21
Referendum.
Il datore di lavoro deve
consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro,
di referendum, sia generali che per categoria, su
materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze
sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
Ulteriore
modalità per lo svolgimento del referendum possono essere
stabilite
dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Articolo 22
Trasferimento dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento
dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
di cui al precedente Articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione
interna può essere disposto solo previo nulla osta
delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le
disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell'Articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo
a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a
quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
Articolo 23
Permessi retribuiti.
I
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'Articolo 19
hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più
favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui
al primo comma almeno:
a) un dirigente per
ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui
la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o
frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria
per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o
frazione di 500 dipendenti della categoria per cui
è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett.
b).
I permessi retribuiti di
cui al presente Articolo non potranno essere inferiori a
otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett.b)
e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi
retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun
dipendente.
Il lavoratore che intende
esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima,
tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Articolo 24
Permessi non
retribuiti.
I dirigenti sindacali
aziendali di cui all'Articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per
la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non inferiore a otto giorni
all'anno.
I lavoratori che intendano
esercitare il diritto di cui al comma precedente devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Articolo 25
Diritto
di affissione.
Le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su
appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in
luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e
del lavoro.
Articolo 26
Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto
di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro
organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio
del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Articolo 27
Locali delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle
unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per
l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della
unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con
un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le
loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E
GENERALI
Articolo 28
Repressione della
condotta antisindacale.
Qualora il datore di
lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare
l'esercizio della libertà e della attività
sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali
delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore
del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni
successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora
ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore
di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del
decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale
definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che
decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto
alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che
non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione è punito ai sensi
dell'Articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria
ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'Articolo 36 del codice penale.
Articolo 29
Fusione delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'Articolo 19 si siano costituite nell'ambito di
due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma
dell'Articolo predetto, nonché nella ipotesi di
fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti
dall'Articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle
associazioni sindacali unitariamente rappresentante nella unità produttiva.
Quando
la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle
associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'Articolo 19, i
limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze
sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'Articolo
23, secondo comma,
ovvero del primo comma del presente Articolo,
restano immutati.
Articolo 30
Permessi per i
dirigenti provinciali e nazionali.
I
componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle
associazioni di cui all'Articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti,
secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni
degli organi suddetti.
Articolo 31
Aspettativa
dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
I lavoratori che
siano eletti membri del Parlamento nazionale o di
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per
tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione
si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali.
I periodi
di aspettativa di cui ai precedenti commi sono
considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento
del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della
assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse
e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della
assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi
di aspettativa l'interessato, in caso di malattia,
conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti
alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al
terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano
previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia,
in relazione all'attività espletata durante il
periodo di aspettativa.
Articolo 32
Permessi ai lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla
carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere
collocati in aspettativa sono, a loro richiesta,
autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla
carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero
di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto
anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
Articolo 33
Collocamento.
La commissione per il
collocamento, di cui all'Articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è
costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e
frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della
commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e
assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è
presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale,
ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza
dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il
compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle
precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui
al quarto comma dell'Articolo 15 della legge 29
aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale
sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di
collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve
uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere
esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad
ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere
esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono
dalle ditte.
La commissione ha anche il
compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento
di richieste nominative o di quelle di ogni altro
tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro.
Nei casi di motivata
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di
collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma
del presente Articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di
avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere
data
motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso
la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro.
Tale motivazione scritta
deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la
commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci
entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli
interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della
commissione di cui all'Articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I
turni di lavoro di cui all'Articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati
dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti
di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le
disposizioni di legge.
Contro le decisioni del
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è
ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del
lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad
un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che
non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono
applicate le sanzioni previste dall'Articolo 38 della presente legge.
Le norme contenute nella
legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate
dalla presente legge.
Articolo 34
Richieste
nominative di manodopera.
A decorrere dal
novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente legge, le richieste,
nominative di manodopera da avviare al lavoro sono
ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di
lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette
categorie di lavoratori altamente specializzati. da
stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E
PENALI
Articolo 35
Campo
di applicazione.
Per le imprese industriali
e commerciali, le disposizioni dell'Articolo 18 del titolo III, ad eccezione
del primo comma dell'Articolo 27, della presente
legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si
applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si
applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si
applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di
cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15,
16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i
principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il
personale navigante.
Articolo 36
Obblighi dei titolari
di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di
opere pubbliche.
Nei provvedimenti di
concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a
favore di imprenditori che esercitano
professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di
appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere
osservato sia nella fase di realizzazione degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui
l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse
dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al
suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato
del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui
amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o
dell'appalto.
Questi adotteranno le
opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi
o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un
tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto.
Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano anche quando si tratti di
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da
enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le
infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
Articolo 37
Applicazione ai
dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della
presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e
di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente
o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della
presente legge si applicano altresì ai rapporti di
impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia
diversamente regolata da norme speciali.
Articolo 38
Disposizioni penali.
Le violazioni degli
artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a),
sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda
da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto
da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene
dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni
economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi
inefficace anche se applicata nel massimo, il
giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal
secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall'Articolo 36 del codice penale.
Articolo 39
Versamento delle
ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è
versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Articolo 40
Abrogazione delle
disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in
contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le
condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli
ai lavoratori.
Articolo 41
Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti
necessari per la attuazione della presente legge e
per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti
relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,
imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.